opera di cui ho parlato concernente la storia dell'Ammirato.
o Domenica a dì 27 detto.
È stato pensato che la pretensione, o massima degli ecclesiastici che sostengono che le leggi dei principi, e gli statuti delle città ecc. non possano obbligare né le loro persone, né le loro cose, si può attribuire alla libertà che nel tempo del regno longobardico ebbe ciascuno in Italia di vivere con le leggi che più li piaceva, e che si dichiarava di professare cioè o la romana, o la longobardica, o la salica, dal che ne sia avvenuto che gli ecclesiastici che sempre seguirono la romana si accostumassero a vivere non solo con diversità di foro, ma ancora con diversità di leggi ch'essi chiamarono laicali, come non fatte per loro, e continuarono in tal guisa nei loro tribunali a giudicar sempre con le leggi romane, quantunque sopravvenissero li statuti correttorj del gius comune, e inducenti altre nuove ordinazioni. Questo pensamento sarebbe un bel soggetto per una dissertazione quantunque