Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie I Volume XIII (1764-1765)

Volume XIII » Diario » 1764 » Dicembre » p. 72

Tempo turbato, e umido con qualche poca di pioggia.

ø Giovedì a dì 20 detto.

Ieri fu pubblicata una legge emanata dall'Imperiale Presidenza delle Finanze nel dì 15 di questo mese, concernente le monete romane in cui:

1. Si rinnuova la proibizione di tutte le monete forestiere che non sono ammesse in virtù di qualche ordine, volendo che le ammesse abbiano il valore assegnatoli.

2. Si rinnuova pure l'editto del 6 dicembre 1753 e de' 2 dicembre 1761, in cui vien disposto che le monete coniate in Roma dal 1752 in poi per 10, 5, 3 e 2 paoli non abbiano corso che per scudi 6, 6, 8, per lire 3, 3, 4, per scudi 1, 18, 0 e per scudi 1, 5, 4 respettivamente.

3. Si fissa che tutti i grossi di detta Zecca non abbiano corso che per soldi 6 e 4, e i doppi grossi, o paoli del presente pontificato continovino ad aver corso per soldi 12 e 8 a forma dell'editto dei 13 marzo 1761.

4. Che tutt'i mezzi grossi sieno valutati per soldi 3 l'uno.

5. Che la contravenzione abbia per pena la perdita delle monete, e del triplo del valore di