Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie II Volume XVI (1788)

Volume Sedicesimo » Diario » G 16 » [Dal 23 febbraio] » p. 3046v

nel giorno della condanna, e tolti gli alimenti alla moglie, ed ai figli il resto va alla cassa per mantenere gli ergastoli. Terminato il gastigo tutto riacquista, e morendo tutto passa agli eredi legittimi.

Rispetto ai delitti trovo nella parte I par. 130 indicarsi sotto il titolo di stupro il violento.

L'adulterio (parte II par. 45) è considerato delitto privato come nel nostro codice.

Il bestemmiatore (parte II par. 61) è trattato da frenetico, e rinchiuso nello spedale dei pazzi.

La bestialità, la sodomia, il semplice stupro, il ruffianesimo, il puttanesimo sono considerati delitti politici (parte II par. 70-75).

Delitto politico è pure un benservito a un domestico infedele (parte II par. 51).

Ma tolghiamoci da tanto orrore, da tanta inumanità che non è gloriosa per Giuseppe II. L'editore per cerimonia accoppia il suo col nostro codice, ma qual differenza vi è! L'esser tolta in ambedue la tortura non basta. Vi è pur levata l'infamia ai parenti del reo, ed a lui stesso pagata che abbia la pena (parte I par. 16 par. 184). Anche l'arresto in casa al nobile, all'impiegato, al negoziante, all'artista può inasprirsi col digiuno (parte II par. 16). Che non senso! Io non mi