Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie II Volume XVI (1788)

Volume Sedicesimo » Diario » G 16 » [Dal 23 febbraio] » p. 3046

pene sono:

incatenazione in durissima prigione con i soli indispensabili movimenti del corpo con bastonate ogni anno;

prigionia con lavoro pubblico;

prigionia sola per meno, o più tempo fino a 100 anni, e con digiuno con acqua, ed una sola libbra di pane;

durissima con catene anche di notte, pancone per letto, nutrimento pane, e acqua;

dura con ferri meno pesanti, e mezza libbra di carne due volte la settimana;

mite pur con ferri, e miglior nutrimento con sola acqua, con poter parlare con presenza del custode a' suoi conoscenti;

sempre lavoro;

legnate con bastone di nocciuolo sulle natiche a panca fino in 50 all'uomo, e 30 alle donne, da potersi ripetere nei delitti politici;

nerbate;

vergate pubbliche di non più di 100 colpi;

esposizione alla berlina;

nelle pene lunghissime due bolli alle guance col segno della forca;

marca infame privata con inustione nella cavità del fianco sinistro in cui sia figurata la forca per i malfattori esteri banditi dallo Stato;

esilio da un luogo, o dagli stati raramente.

Nelle sole procedure statarie o sommarissime s'infligge la pena di morte sulle forche con l'esposizione del cadavere per 12 ore; e queste procedure si ammettono nelle sedizioni, e tumulti (parte I par. 53) contro la punizione, e il delitto si toglie affatto la prescrizione (par. 183).

S'inaspriscono le pene con la pubblica notificazione del delinquente, con la confisca dei beni, con la degradazione della nobiltà (par. 34).

Ogni reo perde l'usufrutto