Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie II Volume III (1775)

Volume Terzo » Diario » S 3 » [Dal 30 Agosto] » p. 511

che l'uso di quelle donne introdotte dava scandolo benché potesse essere che con alcuni nulla seguisse di turpe, e d'impudico. L'anno 420 da Onorio fu fatta legge riferita nel Codice teodosiano, lib. 16, t. II, De episcopis ecclesiae et clericis, lib. 44, De extranearum mulierum consortio ecclesiasticis interdicto, t. 6, e nel Codice di Giustiniano, lib. I, tit. 3, De episcopis ecc., lib. 19, nella quale si vietano agli ecclesiastici queste conviventi devote dette subintroductae, ed anche quasi amate in santa carità. Giustiniano nella Novella costituzione, 123, cap. 29, anno 541, proibisce il tenere in casa queste medesime donne agli ecclesiastici, e nella Novella 137 si riporta l'addotto canone del Concilio Niceno. Sopra questo soggetto molte più notizie si troveranno nel comento di Giacomo Gottofredo al detto luogo del Codice teodosiano. Se l'usanza di queste vergini