Neri che la massima che si seguita ne' tribunali ecclesiastici costantemente sopra l'interpretazione de' nostri statuti per cui si pretende che i medesimi non possino obbligare le persone ecclesiastiche, né le cose loro, debbasi forse attribuire alla libertà che nel tempo del regno longobardico ciascuno ebbe in Italia di vivere con la legge che più gli piaceva, e che si dichiarava di professare, cioè o la romana, o la longobardica, o la salica; e che da ciò ne sia avvenuto che i detti ecclesiastici, i quali sempre seguirono la romana, si accostumassero a vivere non solo con diversità di foro, m'ancora con diversità di legge, e a riguardare le leggi ch'essi chiamavano laicali come non fatte per loro, continuando in tal guisa nei loro