ø. A dì 17 detto giovedì.
Legge perugina per la modestia delle donne. Nel divisato prezioso libro delle glorie aretine p. 415 vi è annunziata una legge del governatore di Perugia del 1475 che diceva "Non licet ipsas vestes mulierum recidere amplius quam per duos digitos infra os ad furculum pectoris". Ella è rammentata nella pastorale del vescovo Alessandro de' Marchi Odoardi di quella città quando fu occupata dalle armi aretine, ma vorrei vederla in fonte, e confrontarla con altre dirette a raffrenare la non mai raffrenabile, né organizzabile ragionata modestia del bel sesso indomito quanto combattuto.