ad un fornaio alla Piazza del Grano lo aveva riscaldato. Per fortuna fu spento, e la guardia urbana mostrò prudenza nel trattener la folla.
Glossa margine sinistro
Sempre il popolo porta in giro, brucia ecc. dei fantocci esprimenti persone pronunziate, che ha in odio Becheroni, Libri, Moretto, Scotti ecc.
Istruzioni per i giusdicenti toscani del Senato. Si sospendono dagl'impieghi molti giovanastri sospetti solo, e questo getta nel pubblico la desolazione, ed il mal umore.
Glossa margine sinistro
Eccole annesse: sono de' 23 luglio non si sa da chi distese, e de' 30 novembre. Ved. Filza giornaliera XVII num. 6.
Cartiglio
Istruzioni per i ministri di polizia e i giusdicenti del Granducato. Copiate dallo stampato. In conseguenza della notificazione dei 22 luglio corrente sono state fissate dall'inclito Senato fiorentino le seguenti massime da ritenersi dai ministri di polizia, e dai giusdicenti nei diversi casi pratici.
Glossa margine sinistro
Ve ne sono altre posteriori in stampa più precise, ma segrete, che indicano le pene a' delitti canonizzati tali per lo più doppo il fatto. Eccole qui appresso
inserto a stampa
Appendice alle istruzioni de' 23 luglio 1799. [più sotto di mano Pelli:] Questa lettera circolare si è tenuta misteriosamente nascosta, come si faceva nei tribunali d'Inquisizione, onde non l'ho potuta avere.
Primo. Ciascun giusdicente seguiterà a corrispondere direttamente col respettivo ministro superiore di polizia, come in passato; e solamente i giusdicenti, che corrispondono con Sua Eccellenza il consigliere presidente del Buon Governo in Firenze, corrisponderanno in avvenire coll'assessore Luigi Cremani delegato per quella parte, che riguarderà gli attentati contro l'ordine pubblico, e la suprema potestà di Sua Altezza Reale, e i rei di simili attentati; e in tutto il resto si regoleranno nei soliti modi, e forme.
Glossa margine sinistro
Ved. sotto p. 7597.
Secondo. Invigilerà con particolare attenzione sopra tutti i sospetti d'insurrezione e d0amore per la democrazia, e di aversione, e macchinazioni riguardo al principato, ritenendo, che anche la negligenza, e l'omissione per questa parte non potrà non fargli un notabil demerito presso Sua Altezza Reale, cui farà resoconto esatto dei meriti respettivi di ciascun giusdicente. Terzo. Nel proporre che farà il giusdicente al delegato la risoluzione in via economica delle cause suddette avrà presenti queste regole. Proporre di rimettere alla via ordinaria quelle cause, nelle quali si saranno acquistati argomenti, e riscontri tali da far credere, che gl'imputati possano meritare una pena superiore a quella che le leggi e gl'ordini veglianti permettono di decretare in via economica. Quarto. E però una simil proposizione avrà luogo 1. In tutte le cause di attentati immediati contro l'ordine pubblico, e la sovranità del prencipe anteriori all'ingresso delle truppe francesi in Toscana, e posteriori alla loro partenza, e dai respettivi luoghi della medesima. 2. Contro tutti quelli, i quali si saranno arruolati alla truppa di linea, o battaglione Toscano, che fu destinato dai francesi a combattere contro la benemerita armata aretina, e gli altri valorosi difensori della patria, e della causa del legittimo sovrano della Toscana. 3. Contro coloro i quali senza prender le armi, e senza arrolarsi avranno animato altri a farlo. 4. Contro i promotori, fautori, e assistenti ai cosidetti club patriottici, o sia unioni dirette a propagare lo spirito democratico, e a far dimenticare i pregi della monarchia, ed aborrire il ritorno tra noi della medesima. 5. Contro quelli che fuori dei club in qualsivoglia luogo avranno preso a parlare direttamente contro la monarchia in genere, e ad ingiuriare in specie la Reale Porpora di Ferdinando III nostro signore, e il governo di lui. 6. Contro quelli, che avranno suggerito ai francesi le persone da prendersi in Toscana per ostaggi, o che con animose, o false rappresentanze, e imputazioni avranno promosso l'altrui danno; nei quali casi poteva farsi all'offeso il riservo ad agire tanto per la refezione dei danni, che per la calunnia, e l'ingiuria. Quinto. Per ciò che spetta a coloro, che non avranno fatto altro, che lodare la democrazia in genere, eglino potranno esser giudicati economicamente, o l'abbiano lodata in pubblico, o in privato. E basterà un semplice avvertimento per quelli, ai quali non potrà imputarsi, che una tal quale genialità manifestata nel sistema repubblicano. Sesto. Nel giudicare i delinquenti indicati di sopra si dovranno ritenere i principi adottati concordemente dai giudici ordinari del Supremo Tribunale di Giustizia nella spedizione della causa contro Datelly, Salucci, e Micheli; principi sanzionati successivamente dal benigno rescritto di Sua Altezza Reale, in cui prima di permutare in via di grazia la pena, dichiarò di aver trovato quella sentenza conforme alla più scrupolosa giustizia. Settimo. Si previene, che ferme stanti le disposizioni contenute nelle notificazioni degli 8, e dei 14 luglio corrente riguardo ai forestieri, gl'individui sospetti della ex Cisalpina dovranno consegnarsi al comando militare austriaco, o in Firenze, o in Bologna, i sospetti napoletano al comando militare del re di Napoli o in Orbetello, o in Longone, e i sospetti francesi saranno fatti accompagnare fino alle spiagge della Corsica. Ottavo. Di tutti i condannati tanto in via economica, che ordinaria, siano rei presenti, o contumaci, dovranno prontamente rimettersene i nomi al delegato suddetto, con indicare la qualità del delitto e della pena; come pure dovrà rimettersi di tutti quelli che degli atti compilato nelle solite forme appariranno aggravati di un probabile sospetto, ancorché non abbiano subito nessuna pena speciale. Dato li 23 luglio 1799. Luigi Fantino (?).
Glossa margine sinistro
Si cercarono poi per mezzo dei giusdicenti le persone sospette, ma perché non se n'ebbe un resultato, che soddisfacesse, si scrisse a' vescovi per ottenerlo per mezzo de' parochi. Alcuni non caddero nella rete, alcuni sì, e fra questi il vescovo di pistoia Falchi la circolare del quale fu poi stampata nel 1801 con una cattivissima replica. La lettera è per sé biasimevole all'estremo, e smentisce il carattere di un vescovo. Ma fu spinto a questa infamità dal senatore Del Benino suo amico. Ella è un'istruzione qual poteva darsi a un bargello ecc. ecc. ecc.
Abbiamo ancora troppi padroni, certe istituzioni date ai giusdicenti foranei, che non si pubblicano porteranno nelle provincie un disgusto pronunziato, e deciso, che ferirà nel seno il buon Ferdinando III e che tornando li ricondurrà in uno stato, che lo ama, ma che troverà in gran disordine,