febbraio 1590 fu ordinato che i poveri al cader del giorno si ritirino alle loro case, o spedali, sotto pena della frusta, o fune, e i fanciulli, o fanciulle doppo detta ora sieno condotti alle loro case con farsi pagar la mercede dai loro padri, che stando nudi ad accattare, o fingendo mendicità sieno staffilati alla colonna di Mercato, e che non possano esser ricettati da albergatori, o osti sotto pena di due tratti di fune, e arbitrio. Per altra legge de' 23 marzo 1590 e 27 ottobre 1621 furono provvisti i poveri di lavoro dallo spedale di Sant'Onofrio, e fu proibita la questua. Alli zingari fu minacciata le carcere, e la galera per legge de' 3 novembre 1747. Le leggi de' 21 luglio 1590, 7 luglio 1605, 6 marzo 1612, 21 luglio 1629, 13 giugno 1656, 22 giugno 1688 e altre simili, vogliono che i forestieri nel termine di tre giorni devano attendere