per Domenicho di Ruberto di messer Mainardo Cechi", nome posto anche in principio, che disegna l'autore di tal libro, e non solamente il correttore. Non individuerò il contenuto di queste leggi che l'autore desiderava farsi, ma parlerò solo in questo luogo per curiosità della XIV: Dei sodomiti. Dopo aver dunque detto delle necessità di toglier via questo peccato in Firenze e gli Ufiziali di Notte per non far credere che vi fosse un ufizio sopra i sodomiti, e che generalissimo fosse questo vizio presso di noi, si propone d'impor la pena la prima volta a chi cadesse in tal delitto della perdita del quarto di tutta la sua roba da passare nel comune, o nel Monte della Pietà, e di un anno di carcere nelle stinche da eseguirsi senza permettere grazia, o riscatto. Per la seconda volta della perdita del terzo, della prigionia nelle stinche per tre anni, e dell'immediata castrazione di un testicolo per levargli il caldo della roba, e della carne. Per la terza volta della perdita della metà delle sostanze, di 5 anni di carcere come sopra, e