starà ancora ad averla non ostante che sia sicuro che il padrone la desidera?
o Lunedì a dì 6 detto.
Nel principio del corrente anno fu ripubblicata una legge di Cosimo I del 1545 sopra le incumbenze degli operai dei monasteri del Granducato. Legge che in molte parti per lo più era andata in dimenticanza, ed in disuso, e che per altro è molto utile quantunque non affatto adattata alle presenti circostanze. Gli ecclesiastici con tutto questo non ne sono stati molto contenti, e sono uscite alcune osservazioni sopra tal legge le quali si dicono essere di un avvocato Cosimo Puccini, quantunque io creda che nella sostanza sieno del nostro monsignor Arcivescovo. Tali osservazioni ho creduto essere almeno per notizia della controversia utili, e perciò le ho riposte nella detta prima Filza giornaliera num. XXVIII. Il fatto è però che non era prudenza il repubblicare tal quale questa legge com'è poi stato riconosciuto, che per questo non si osserva in tutte le sue parti, e ch'era meglio farne un sunto, o compendio, o rifonderla di nuovo, seppure non si voleva