Convenzione fra i generali dell'armata francese ed imperiale in Italia. 1. Vi sarà armistizio, e sospensione d'ostilità fra l'armata di Sua Maestà Imperiale, e quella della Repubblica Francese in Italia fino al ritorno delle risposte da Vienna. 2. L'armata di Sua Maestà Imperiale occuperà tutti i posti che restano tra il Mincio, la fossa maestra, Borgo Forte, e di là la riva sinistra del Po, sopra la sponda destra riterrà solo Ferrara. 3. L'armata di Sua Maestà Imperiale occuperà egualmente la Toscana, ed Ancona. 4. L'armata francese occuperà i paesi che sono fra la Chiesa, l'Oglio, ed il Po. 5. Il paese fra la Chiesa ed il Mincio non sarà occupato da nessuna delle due armate, l'armata di Sua Maestà potrà trarre i viveri da questo in quella porzione che faceva parte del Ducato di Mantova. L'armata francese dall'altra che faceva parte della provincia bresciana. 6. Le fortezze di Tortona, Alessandria, Milano, Turino, Pizzichettone, Verona, e Piacenza saranno consegnate all'armata francese dal 27 pratile al primo messidoro. 7. Il castello di Cuneo, Ceva, Savona, e la città di Genova dal primo al 4 messidoro. 8. Forte Urbano sarà ceduto dal 4 al 6 messidoro. 9. L'artiglieria delle piazze sarà disposta come appresso: primo l'artiglieria di calibro, e di fonderia austriaca apparterrà all'armata imperiale, secondo quella di calibro e di fonderia italiana, piemontese, e francese all'armata francese. Le provvisioni da bocca saranno divise la metà resterà a disposizione del commissario ordinatore dell'armata francese, e l'altra metà all'armata austriaca. 10. Le guarnigioni sortiranno con gli onori militari, e se ne anderanno con le armi, ed equipaggi per la strada più breve a Mantova. 11. L'armata imperiale si porterà a Mantova per la strada di Piacenza in tre colonne. La prima da 27 pratile al 1 messidoro, la seconda dal primo al 4 messidoro, la terza dal 4 al 6 messidoro. 12. I signori ... ed i cittadini Deyan Consigliere di Stato, Darn Ispettore alla Rivista ecc. sono nominati commissari all'effetto di provvedere alle particolarità per l'esecuzione della presente convenzione, sia per la formazione dell'inventario, sia per provvedere alle sussistenze, ed ai trasporti sia per qualunque altro oggetto. 13. Nessun individuo potrà esser molestato in caso di servigi resi all'armata austriaca imperiale per opinioni politiche. Il generale in capo sarà austriaco. Lasciare gl'individui, che saranno stati arrestati nella Repubblica Cisalpina per opinioni politiche, o che si troveranno nelle fortezze sotto il di lui comando. 14. Qualunque sia la risposta da Vienna, nessuna delle due armate potrà attaccare l'altra senza l'avviso anticipato di dieci giorni. 15. Pendente l'armistizio nessuna armata potrà mandare corpi di truppe in Germania. Alessandria 27 pratile anno VIII sottoscritti Alessandro Berthier, Melas generale di cavalleria. Per copia conforme. Il consigliere di stato presso il primo console Petieb. Questi articoli sono stati inseriti poi anche nella Gazzetta Universale num. 53. Vi sono i nomi de' commissari che all'art. 12 sono in bianco.