Efemeridi Giuseppe Pelli Bencivenni

Serie I Volume IV (1760-1761)

Volume IV » Diario » 1761 » Aprile » p. 138

che per la prima volta fosse condannato in 1.000 lire, e nella frusta, o altra pena afflittiva o vituperativa, e che doppo venisse rinserrato nelle Stinche fino che non avesse pagata detta somma, e che fosse bruciata la casa nella quale commettesse un tal peccato, essendo di sua proprietà. Tali pene sono imposte anche a chi prestasse aiuto, o consiglio. Ricadendo poi in questo delitto, lo statuto ordina la morte. Per quelli che fossero stati minori della suddetta età lo statuto rilascia all'arbitrio del giudice la pena, e nello stupro con maschi forzatamente commesso stabilisce la pena del fuoco, individuando altri casi che possono vedersi nel citato luogo. Nel 1526 fu fatta un'altra provisione per questi delitti, nella quale viene ordinato che chiunque caderà per la prima volta in questo vizio, essendo dell'età di anni 18 fino a 20, sia condannato in fiorini 30